Statuto

Statuto del Kennel Club Roma (KCR) del 26/5/1997

 

Con modifiche approvate dall’Assemblea Generale dei Soci del 15/02/2004 e modifiche approvate dall’Assemblea del 30 Marzo 2006.

 

COSTITUZIONE E SCOPI
 Art. 1 – E’ costituita, con sede in Roma, una società denominata KENNEL CLUB ROMA (KCR – Ass. Cinofila).

Il Kennel Club Roma, associato all’E.N.C.I., del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che gli saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo, potere di sanzione e di sostituzione dell’E.N.C.I.

Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziare l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi.

 Art. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’associazione:

a) propaganda la divulgazione di tutte le razze ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) del quale osserva le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;

c) organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con l’Enci, con le società cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e con le discipline da questo stabilite.

SOCI
 Art. 3 – Possono essere soci del KCR tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell’allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal consiglio.

 Art. 4 – I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

 Art. 5 – La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. La domanda firmata e convalidata dalla firma di due soci presentatori è indirizzata al Presidente.

In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall’assemblea.

Su ciascuna domanda si pronuncia il consiglio direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata dal presidente dell’associazione, che cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate nell’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio direttivo neoletto.

 Art. 6 – L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, né trasmissibile a terzi.

 Art. 7 – L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

 Art. 8 – La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;

c) per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

 Art. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta si soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI SOCIALI
 Art. 10 – Sono organi della società:

a) l’assemblea dei soci

b) il consiglio composto dai consiglieri eletti

c) il presidente

d) il comitato probiviri

e) il collegio sindacale o dei revisori dei conti.

f) fra gli organi sociali possono essere previsti anche Comitati tecnici.

 Art. 11 – L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono intestate, prima che l’assemblea abbia inizio.

 Art. 12 – L’assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla e per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

 Art. 13 – L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.

L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tutti i soci maggiorenni del KCR dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa.

I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

 Art. 14 – L’assemblea ha il compito di deliberare:

a) sul programma generale dell’associazione;

b) sulla elezione delle cariche sociali;

c) sui rendiconti finanziari;

d) sulle modifiche dello statuto;

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art. 4;

f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta, inoltre, all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO
 Art. 15 – Il consiglio è composto di 11 consiglieri eletti dall’assemblea generale fra i soci.

I consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.

 Art. 16 – Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

 Art. 17 – Il consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente di due vice presidenti dell’associazione, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere.

Il presidente ed i vice presidenti devono essere eletti fra i consiglieri; segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

 Art. 18 – Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vice presidente o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE
 Art. 19 – Il presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. Il Presidente ha facoltà di aprire conti correnti postali e/o bancari a nome del Kennel Club Roma.

In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche se non consigliere purchè socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
 Art. 20 – Il patrimonio della società è costituito:

a) dei beni mobili ed immobili;

b) delle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che le sia  pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della società sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) da eventuali contributi concessile da enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo;

e) in caso di scioglimento del Kennel Club Roma, il patrimonio deve essere destinato a finalità di utilità generale.

 Art. 21 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sin quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci.

Gli utili, gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
 Art. 22 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI
 Art. 23 – Ogni socio è tenuto a rispettare il presente statuto, le disposizioni dell’assemblea e del consiglio, lo statuto dell’Enci, il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell’Enci nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. Ogni socio è soggetto alle decisioni dei probiviri del KCR nonché alle decisioni della commissione di disciplina dell’Enci.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla commissione di disciplina di prima istanza dell’Enci nelle ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello statuto Enci, nonché dal collegio dei probiviri.

Il collegio dei Probiviri del KCR è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale dei soci che non ricoprono già la carica di consigliere e dura in carica tre anni solari.

Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza dei tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Il membro così nominato dura in carica fino alla scadenza degli altri membri del collegio.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate dal denunciante e presentate al consiglio che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il presidente della società.

In caso di mancanze gravi il consiglio potrà, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi.

I  provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione sino a un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà, tramite il consiglio direttivo, la proposta motivata di tale provvedimento all’assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in merito.

Le decisioni dei probiviri del KCR sono appellabili avanti la commissione di disciplina di seconda istanza dell’Enci mediante riscorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell’Enci.

Il consiglio del KCR ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle commissioni di disciplina di prima e seconda istanza dell’Enci e procede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri divenuto definitivo.

VARIE
 Art. 24 – La stessa assemblea sentito il collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

 Art. 25 – Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta dall’assemblea generale se non dal consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.

Le modifiche dello statuto dell’associazione, prima di essere presentate all’assemblea, devono essere comunicate all’Enci, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del regolamento dello statuto sociale dell’ente stesso. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un’assemblea generale in cui sono presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

 Art. 26 – Il KCR riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’Enci, ed in particolare il potere dell’Enci di nominare un commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale dell’Enci nonchè nel regolamento di attuazione del medesimo.

L’Associazione presta all’Enci piena collaborazione; in particolare il Presidente dell’associazione ha l’onere:

 di dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’Enci;

 di comunicare all’Enci le variazioni all’elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dell’Enci.

 Art. 27 – Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

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