Statuto

Con modifiche approvate dall’Assemblea Generale dei Soci del
15/02/2004, modifiche approvate dall’Assemblea del 30 Marzo 2006 e
modifiche approvate dall’Assemblea del 7 Gennaio 2026.

COSTITUZIONE E SCOPI
– Art. 1 – E’ costituita, con sede in Roma, un’associazione senza scopo di
lucro denominata KENNEL CLUB ROMA (KCR – Ass. Cinofila).
Il Kennel Club Roma, associato all’E.N.C.I., del quale osserva lo statuto, i
regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli
incarichi che gli saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza,
controllo, potere di sanzione e di sostituzione dell’E.N.C.I.
Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e
valorizzare le razze canine pure e per potenziare l’allevamento ai fini
zootecnici e sportivi.
– Art. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’associazione:
a) propaganda la divulgazione di tutte le razze ed assiste, nei limiti delle
proprie possibilità i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un
interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) del quale
osserva le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che
le saranno da esso delegati;
c) organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione
con l’Enci, con le società cinofile da questo riconosciute oppure con altri
enti anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione
preventiva ed il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e con le discipline da
questo stabilite.

SOCI
– Art. 3 – Possono essere soci del KCR tutti i cittadini italiani e stranieri di
accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento
dell’allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di
associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata
accettata dal consiglio.
– Art. 4 – I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione od in conseguenza
della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura
della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno
una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del
sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano
acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento
della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
– Art. 5 – La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. La
domanda firmata e convalidata dalla firma di due soci presentatori è
indirizzata al Presidente.
In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad
accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad
osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o
dall’assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il consiglio direttivo. Avverso il diniego
di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua
comunicazione, tramite istanza presentata dal presidente dell’associazione,
che cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate nell’anno nel corso del
quale si svolge l’elezione del nuovo consiglio direttivo, possono essere
istruite e valutate solamente dal consiglio direttivo neoletto.
– Art. 6 – L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione
la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci. La quota sociale
annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è
rivalutabile, né rimborsabile, né trasmissibile a terzi.
– Art. 7 – L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per
l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un
formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
– Art. 8 – La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al
31 dicembre di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta
del consiglio;
d) per esclusione o decadenza deliberata dall’assemblea generale dei soci
dell’ENCI.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto
relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
– Art. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta si soci regolarmente iscritti ed
in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI SOCIALI
– Art. 10 – Sono organi della società:
a) l’assemblea dei soci
b) il consiglio composto dai consiglieri eletti
c) il presidente
d) il comitato probiviri
e) il collegio sindacale
f) fra gli organi sociali possono essere previsti anche Comitati tecnici.
– Art. 11 – L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il
versamento della quota sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa,
ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il
socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante
delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Non è ammesso il voto per posta. Non sono ammesse correzioni o
cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa
trasferire le proprie deleghe ad un altro. Le deleghe devono essere
depositate dal socio cui sono intestate, prima che l’assemblea abbia inizio.
– Art. 12 – L’assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente
oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a
presiederla. Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del
giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità
dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a
svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di
parità la decisione è nulla e per cui si procederà ad altra immediata
votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un
risultato di maggioranza.
– Art. 13 – L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno
entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’annata precedente e per l’approvazione del programma attività per
l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra
data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta
domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno
un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal presidente con l’invio via e-mail o per
posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno
quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti
debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché
l’ordine del giorno da trattare.
L’utilizzo della posta elettronica per l’invio della convocazione è consentito
nei confronti di quei soci che abbiano precedentemente dato il proprio
assenso alla ricezione della convocazione in modalità telematica. Sarà cura
dell’associato comunicare alla segreteria eventuali cambi di indirizzo di
recapito.
L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di
persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e
sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è
valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tutti i soci maggiorenni del KCR dispongono del diritto di voto per
l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa.
I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza
però diritto di voto.
– Art. 14 – L’assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci
prevista nell’art. 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di
esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci
effettivi e supplenti.

CONSIGLIO
– Art. 15 – Il consiglio è composto di 11 consiglieri eletti dall’assemblea
generale fra i soci.
I consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci durano in carica tre anni solari e
possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per
qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti
dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a
loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti
coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della
metà dei consiglieri, l’intero consiglio si intenderà decaduto e i membri
rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla
convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del
consiglio.
– Art. 16 – Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in
armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è
responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone
all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di
ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al
lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e
licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
– Art. 17 – Il consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di
due vicepresidenti dell’associazione, di uno oppure due segretari ed
eventualmente di un cassiere.
Il presidente ed i vicepresidenti devono essere eletti fra i consiglieri;
segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non
lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
– Art. 18 – Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la
maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.
I consiglieri possono partecipare alle riunioni anche tramite sistemi di
videoconferenza. In tal caso il Presidente dovrà constatare l’effettiva
presenza ed identità dei partecipanti da sede remota ed assicurare che non
vi siano limitazioni alla loro facoltà di comprensione e di intervento sui
temi in discussione.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci
giorni prima di ciascuna riunione, anche a mezzo di posta elettronica.

Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal
vicepresidente o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di
età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei
consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo
a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE
– Art. 19 – Il presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei
rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le
deliberazioni del consiglio e dell’assemblea; provvede a quanto si addica alla
osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. Il Presidente
ha facoltà di aprire conti correnti postali e/o bancari a nome del Kennel
Club Roma.
In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni
così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di
quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento
il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta
al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima
riunione.
Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche se non
consigliere purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle
riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
– Art. 20 – Il patrimonio della società è costituito:
a) dei beni mobili ed immobili;
b) delle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) da eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo;
e) in caso di scioglimento del Kennel Club Roma, il patrimonio deve essere
destinato a finalità di utilità generale.
 Art. 21 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle
risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i
consiglieri in carica sin quando l’assemblea generale dei soci con
l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni
relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va
trasmesso in copia all’Enci.
Gli utili, gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il
capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno
essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i soci, fatta salva
la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE
– Art. 22 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un
collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’assemblea generale dei
soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’assemblea
generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I
sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali
debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI
– Art. 23 – Ogni socio è tenuto a rispettare il presente statuto, le
disposizioni dell’assemblea e del consiglio dell’Associazione e dell’Encikj,
lo statuto dell’Enci, il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti
dell’Enci nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. Ogni
socio è soggetto alle decisioni dei probiviri del KCR nonché alle decisioni
della commissione di disciplina dell’Enci.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla commissione
di disciplina di prima istanza dell’Enci nelle ipotesi previste dal
regolamento di attuazione dello statuto Enci, nonché dal collegio dei
probiviri.
Il collegio dei Probiviri del KCR è formato da tre membri effettivi e da due
supplenti, eletti dall’assemblea generale dei soci che non ricoprono già la
carica di consigliere e dura in carica tre anni solari.
Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere
adottata a maggioranza e con la presenza dei tre membri del collegio dei
probiviri. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione
sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei
membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal
supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla
nomina definitiva. Il membro così nominato dura in carica fino alla
scadenza degli altri membri del collegio.
Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e
firmate dal denunciante e presentate al consiglio che le inoltra al collegio
dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato
dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un
termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e
dopo aver sentito il presidente della società.
In caso di mancanze gravi il consiglio potrà, sospendere direttamente il
socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà
essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a
carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione sino a
un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino
l’espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà, tramite il
consiglio direttivo, la proposta motivata di tale provvedimento
all’assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in merito.
Le decisioni dei probiviri del KCR sono appellabili avanti la commissione
di disciplina di seconda istanza dell’Enci mediante riscorso scritto,
sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi
a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di
attuazione dello statuto sociale dell’Enci.
Il consiglio del KCR ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei
confronti dei propri soci dalle commissioni di disciplina di prima e seconda
istanza dell’Enci dall’Assemblea dei Soci dell’Enci e procede all’attuazione
del lodo emesso dai probiviri divenuto definitivo.

VARIE
– Art. 24 – La stessa assemblea sentito il collegio dei revisori e gli organi di
controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla
devoluzione del patrimonio sociale che sarà destinato esclusivamente a
favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo
diversa devoluzione imposta dalla legge.
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.
– Art. 25 – Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale
dei soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta dall’assemblea
generale se non dal consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei
soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta
deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.

Le modifiche dello statuto dell’associazione, prima di essere presentate
all’assemblea, devono essere comunicate all’Enci, per ottenere la necessaria
preventiva approvazione ai sensi del regolamento dello statuto sociale
dell’ente stesso. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono
essere approvate a maggioranza dei presenti da un’assemblea generale in
cui sono presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei
soci aventi diritto di voto.
– Art. 26 – Il KCR riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo
e di sanzione in capo all’Enci, ed in particolare il potere dell’Enci di
nominare un commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni
altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto
previsto dallo statuto sociale dell’Enci nonché nel regolamento di
attuazione del medesimo.
L’Associazione presta all’Enci piena collaborazione; in particolare il
Presidente dell’associazione ha l’onere:
– di dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni
e chiarimenti avanzate dall’Enci;
– di comunicare all’Enci le variazioni all’elenco dei soci, le variazioni delle
cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività
associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’associazione in merito
alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne
la ratifica dell’Enci.
– Art. 27 – Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

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